Art. 15.

      1. La famiglia è luogo e strumento di formazione per i suoi componenti e, in generale, per la società.

 

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      2. La famiglia deve essere messa in condizione di esercitare liberamente e autonomamente la sua funzione educativa.
      3. È compito dello Stato fornire a tutte le famiglie, e in particolare a quelle disagiate moralmente, economicamente e culturalmente, adeguati strumenti di formazione.
      4. Lo Stato promuove forme di educazione alla famiglia, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, compatibilmente con i programmi scolastici.